L’Agenzia delle Entrate, con il principio di diritto n° 3 emanato il 06 dicembre 2022, cambia orientamento, rispetto a quanto precedentemente indicato all’interno dell’interpello 454/2022, in merito al regime fiscale applicabile alle distribuzioni dei dividendi da partecipazione qualificate deliberate entro il 31 dicembre 2022.
La Legge di bilancio 2018 (Legge 205/2017) ha equiparato la tassazione dei dividendi, conseguiti dalle persone fisiche al di fuori del regime d’impresa, delle partecipazioni qualificate e di quelle non qualificate, prevedendo per entrambe l’applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta pari al 26%. Tuttavia, in deroga a questo principio generale, è stato introdotto un regime transitorio. Quest’ultimo prevede la possibilità di continuare ad applicare le previgenti disposizioni di parziale imponibilità degli utili alle distribuzioni di dividendi derivanti da partecipazioni qualificate, che hanno per oggetto gli utili maturati sino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 e deliberati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022.
L’Agenzia delle Entrate, il 17 settembre 2022 con la risposta all’interpello n. 454, era intervenuta riguardo l’applicazione del regime transitorio. In tale risposta, le Entrate ufficializzavano l’impostazione secondo la quale, indipendentemente dal fatto che la norma faccia esplicito riferimento alle delibere di distribuzione e quindi non alla materiale percezione delle somme, i dividendi derivanti da partecipazioni qualificate, incassati dal 1° gennaio 2023, sarebbero stati soggetti a ritenuta del 26% anche se la delibera di distribuzione è stata adottata entro il 31 dicembre 2022
Tuttavia, in merito a quest’ultima interpretazione, l’Agenzia ha fatto marcia indietro all’interno del principio di diritto n°3 del 06 dicembre 2022, provvedendo a valorizzare il tenore letterale della norma. È stato infatti confermato che i dividendi, la cui distribuzione sia stata validamente approvata con delibera assembleare adottata entro il 31 dicembre 2022, sono soggetti al regime transitorio previsto dalla legge di bilancio 2018, più favorevole ai contribuenti, anche se gli stessi non sono ancora stati materialmente corrisposti entro tale data. Ad ogni modo, Il principio di diritto evidenzia che il versamento del dividendo debba avvenire da parte della società in tempi ragionevoli a partire dalla data della delibera (massimo entro un anno), così da evitare situazioni di abuso del diritto e di antieconomicità.
Alla luce di quanto descritto, le società che intendono beneficiare del regime transitorio sulla distribuzione degli utili si trovano ad avere i tempi molto stretti, poiché il termine ultimo per effettuare tale delibera è il 31 dicembre 2022, considerando che la convocazione dell’assemblea, a secondo dei tipi di società e delle previsioni statutarie, deve essere avvenire almeno 8 o 15 giorni prima della data di delibera, benché siano comunque sempre valide le assemblee totalitarie.