Per effetto dell’art. 1 comma 1 del DL 14 gennaio 2023 n. 5 (c.d. DL “Trasparenza”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio, il Governo ha riconfermato il bonus carburante anche per tutto il 2023, dando la possibilità ai datori di lavoro privati di erogare buoni benzina ai propri dipendenti in esenzione d’imposta fino a 200 euro.
L’agevolazione è in vigore dal 15 gennaio e si cumula con la soglia di non imponibilità dei fringe benefit, che per il 2023 torna quindi alla misura “ordinaria” di 258,23 euro. Ne consegue che, per il 2023, al fine di fruire dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di 200 euro per uno o più buoni benzina ed un valore di 258,23 euro per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina).
Quanto all’ambito oggettivo, i buoni benzina sono erogazioni corrisposte dai datori di lavoro privati ai propri lavoratori dipendenti per i rifornimenti di carburante per l’autotrazione (es. benzina, gasolio, GPL e metano). Secondo l’Agenzia, rientra nel beneficio anche l’erogazione di buoni o titoli analoghi per la ricarica di veicoli elettrici.
L’ambito di applicazione riguarda solo i datori di lavoro privati, mentre sono escluse le amministrazioni pubbliche ma non gli enti pubblici economici. I beneficiari possono essere solo i titolari di lavoro dipendenti e dunque sono esclusi i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Il costo connesso all’acquisto dei buoni carburanti è integralmente deducibile dal reddito d’impresa in base all’art 95 del TUIR, sempreché l’erogazione di tali buoni sia, comunque, riconducibile al rapporto di lavoro e, per tale motivo, il relativo costo possa qualificarsi come inerente.
Nel caso in cui il valore dei benefit percepiti dal dipendente sia superiore ai 258,23 euro e l’erogazione di buoni carburante superi la soglia di 200 euro, allora il beneficio non è completamente annullato. Infatti, nel caso in cui siano stati erogati 250 euro in buoni carburante e il dipendente abbia già percepito tutti i 258,23 di fringe benefit, allora sarebbe imponibile esclusivamente l’eccedenza pari a 50 euro.